Legambiente ha studiato i 3.902 chilometri di coste della Penisola, da Ventimiglia a Trieste, con un’analisi delle trasformazioni edilizie avvenute e i risultati sono impressionanti: oltre 2.194 chilometri, ossia il 56,2% dei paesaggi costieri, sono stati trasformati dall’urbanizzazione. Il record negativo spetta a Calabria, Liguria, Lazio e Abruzzo dove si salva oramai solo un terzo dei paesaggi mentre tutto il resto è occupato da palazzi, ville, alberghi, porti.
A preoccupare particolarmente è il fatto che la cementificazione non si sia affatto fermata in questi anni, malgrado i vincoli introdotti nel 1985 con la Legge Galasso che si sono rivelati incapaci di fermare questi processi. Basti dire che dal 1985 ad oggi sono stati cancellati dal cemento qualcosa come 222 chilometri di paesaggi costieri, al ritmo di quasi 8 km all’anno, con un processo di continua e inesorabile cancellazione di paesaggi di straordinario pregio. Risale proprio all’approvazione della Legge Galasso (la 431/1985) l’ultimo momento di vera attenzione nei confronti della tutela del patrimonio costiero, quando si individuò un vincolo di 300 metri dalla linea di costa. Un vincolo che però non vietava le nuove costruzioni ma rimandava a un parere paesaggistico e alla redazione di piani regionali, che però sono stati approvati in poche regioni, senza troppi vincoli e nella più totale disattenzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
La tutela delle coste è tornata di attualità in queste settimane per via della modifica alle procedure di autorizzazione per gli interventi in aree avvenuta con la Legge Madia, di riforma della Pubblica amministrazione, che ha introdotto il silenzio-assenso. Con la Legge Madia i rischi per le coste italiane aumenteranno. Il testo di riforma della Pubblica Amministrazione approvato definitivamente dal Parlamento il 4 agosto prevede infatti di cambiare la procedura per l’acquisizione dei pareri (articolo 3, comma 1) proprio per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico quali sono le aree costiere.
“Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente” e che “Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”, e inoltre stabilisce che “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.”
In sostanza, con questa modifica, i termini e le condizioni per il parere previsti attualmente dal Codice dei beni culturali non valgono più e si determina un silenzio assenso nel caso di ritardo di oltre 90 giorni da parte della Soprintendenza. Il silenzio assenso mette quindi ancora più a rischio le coste italiane, ed è l’esperienza di questi decenni a dimostrarlo.
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