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Sondocrazia e Politica: Si ragiona per sondaggi non per voti

sondocrazia

Negli ultimi anni siamo passati dalla tecnocrazia e “videocrazia” berlusconiana alla “Sondocrazia“. Una falsa democrazia in cui le cose da fare non coincidono con quelle migliori per il Paese ma con quelle desiderate mediante sondaggi dalla maggioranza dell’opinione pubblica.

Programmare in un arco lungo, iniziando con decisioni eventualmente impopolari, diventa difficilissimo. Continue Reading

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Nasce la Carta italiana dei diritti di Internet

Dichiarazione dei diritti in Internet

Dopo un anno di lavoro, decine di audizioni e la raccolta online delle opinioni dei cittadini, nasce grazie alla Commissione di studio per l’elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet, presieduta da Stefano Rodotà, la “Dichiarazione dei diritti in Internet”, una specie di “Costituzione” della rete.

Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità. L’Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale. I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico. Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

Art. 1. (Riconoscimento e garanzia dei diritti)

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.
2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della Rete.
3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

Art. 2. (Diritto di accesso)

1. L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.
2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.
5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

Art. 3. (Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete)

1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l’uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.
2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.
3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.
4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte delle persone.
5. L’uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Art. 4. (Neutralità della rete)

1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.
2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali della persona.

Art. 5. (Tutela dei dati personali)

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.
2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.
3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi.
4. I dati devono esser trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa.
5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.
7. Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

Art. 6. (Diritto all’autodeterminazione informativa)

1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.
2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all’autodeterminazione della persona interessata.

Art. 7. (Diritto all’inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici)

1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria.

Art. 8. (Trattamenti automatizzati)

1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

Art. 9. (Diritto all’identità)

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
2. La definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.
3. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.
4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet.
5. L’attribuzione e la gestione dell’Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

Art. 10. (Protezione dell’anonimato)

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l’identificazione dell’autore della comunicazione.

Art. 11. (Diritto all’oblio)

1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.
2. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.
3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.

Art. 12. (Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme)

1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. 2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell’accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.
3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l’attività delle persone, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

Art. 13. (Sicurezza in rete)

1. La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.
2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.

Art. 14. (Governo della rete)

1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.
2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.
3. Le regole riguardanti la Rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.
4. In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull’ecosistema digitale.
5. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.
6. L’accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti.
7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

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Napolitano: Ricordi tutto torna…niente cambia

Napolitano-Bersani-Pd-Presidente-della-Repubblica

Eletto Napolitano ma è crisi nel pds Il leader migliorista guiderà la Camera Eletto Napolitano ma è crisi nel pds Roma. Giorgio Napolitano, leader riformista del pds, è stato eletto presidente della Camera e dal Quirinale è subito venuto l’annuncio che il Presidente della Repubblica Scalfaro avvia oggi le consultazione per la formazione del nuovo governo. Per il mondo politico è stata un’altra giornata intensa; e l’elezione di Napolitano, votato da de, psi, pds, psdi e pri, non ha placato le polemiche nel pds dove, anzi, sembrano riaprirsi ferite antiche. Stefano Rodotà, fino all’altro ieri candidato della Quercia, si è dimesso polemicamente da vice presidente della Camera ma, soprattutto, si è dimesso dalla presidenza del partito, con ciò aprendo formalmente una crisi ai vertici del pds. Occhetto ha commentato con soddisfazione l’elezione di Napolitano, un candidato, ha detto, «bocciato» 40 giorni fa dal psi ed ora votato anche dal Garofano.

Da La Stampa del 4 Giugno 1992 – F. Ceccarelli, F. Martini e A.

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Stefano Rodotà: Cos’è un “bene comune”?


Cos’è un “bene comune”? Stefano Rodotà spiega che ci sono beni che non coincidono né con la proprietà privata, né con la proprietà dello Stato, ma esprimono dei diritti inalienabili dei cittadini. Questi sono i “beni comuni”: dal diritto alla vita al bene primario dell’acqua, fino alla conoscenza in rete. Tutti ne possono godere e nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne.

La conoscenza in rete, su cui Rodotà si sofferma in quanto uno dei beni comuni di ultima generazione, è un bene che implica la condivisione e la partecipazione attiva nella produzione di conoscenza. Ciò implica che non può essere privatizzato né sottoposto a restrizioni.

Il punto di incidenza dei diritti fondamentali – e quindi il naturale destinatario dei beni comuni – non è più il soggetto ma la “persona”, un termine che l’attuale giurisprudenza va recuperando in quanto meno astratto e più concreto. E’ proprio sulla persona, inoltre, che ruotano le biotecnologie, nuove sfide della contemporaneità che generano altri diritti, altri beni e altre problematiche.

Stefano Rodotà


Elogio del moralismo. Contro malaffare e illegalità servono regole severe e istituzioni decise ad applicarle. Ma serve soprattutto una diffusa e costante intransigenza morale, un’azione convinta di cittadini che non abbiano il timore d’essere definiti moralisti, che ricordino in ogni momento che la vita pubblica esige rigore e correttezza.

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Il rilancio dei beni comuni

Beni-Comuni
I beni comuni non si identificano né col “privato” né col “pubblico”; sono piuttosto un terzo elemento chiamato a triangolare con gli altri due. Essi rappresentano non il punto di vista dell’individuo, né quello dello Stato, quanto piuttosto quello – ricco di umanità solidale – della persona. “Bene comune e beni comuni, sfera pubblica, qualità della vita: si tratta di quei beni che non sono proprietà di nessuno, come l’acqua, l’aria, il clima, le risorse del mare, la biodiversità, le orbite satellitari, le bande dell’etere, la conoscenza, la cultura…”. (Laura Pennacchi – Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica)

La (prima) Commissione Rodotà per i beni comuni fu istituita nel 2007, con il compito di elaborare un progetto di riforma del Codice Civile. A sei anni di distanza, il Presidente di quella Commissione propone l’avvio di una esperienza analoga, in tutti i luoghi d’Italia dove ci si batte per i beni comuni.

“Il cittadino come forza politica costituente”

All’alba del 2012, il Professor Stefano Rodotà affermò che il 2011 era stato l’anno dei beni comuni: il referendum sull’acqua pubblica ha rappresentato, a suo avviso, l’innesco di un processo di risveglio dell’interesse nazionale verso i beni comuni, tradottosi nel dilagare, in Italia, di quella che Franco Cassano ha chiamato la “ragionevole follia dei beni comuni”.

“Quel che unifica queste iniziative è la loro origine nell’ azione di gruppi e movimenti in grado di mobilitare i cittadini e di dare continuità alla loro presenza. Una novità politica che i partiti soffrono, o avversano. Ancora inconsapevoli, dunque, del fatto che non siamo di fronte ad una questione marginale o settoriale, ma ad una diversa idea della politica e delle sue forme, capace non solo di dare voce alle persone, ma di costruire soggettività politiche, di redistribuire poteri. È un tema “costituzionale”, almeno per tutti quelli che, volgendo lo sguardo sul mondo, colgono l’ insostenibilità crescente degli assetti ciecamente affidati alla legge “naturale” dei mercati.” Queste le parole utilizzate da Rodotà per descrivere il fenomeno del dilagare di iniziative civiche a tutela dei beni comuni.

Rilanciare le attività della Commissione Rodotà

Nel febbraio del 2013, Stefano Rodotà è tornato a parlare di beni comuni, e lo ha fatto dal “teatro” di una importante manifestazione di protesta civica contro il degrado del patrimonio pubblico, l’occupazione dello storico Teatro Valle, dove si stanno svolgendo diverse iniziative aventi come fulcro il tema dei beni comuni e della democrazia.

L’intervento, svoltosi il 14 febbraio durante una conferenza stampa indetta da cittadini e associazioni, ha preannunciato il lancio di una proposta ambiziosa: una seconda commissione Rodotà. L’obiettivo di questa Commissione un po’ speciale sarà quello di contribuire alla costruzione di un nuovo modello di democrazia, che fa leva sui beni comuni e che vede il cittadino come “una forza politica costituente, come affermato dallo stesso Rodotà. A farsi portavoce, insieme al noto giurista, delle istanze di gestione partecipata dei beni comuni, diversi intellettuali italiani: Ugo Mattei, Alberto Asor Rosa, il giudice emerito della corte costituzionale Paolo Maddalena, Alberto Lucarelli, Rosaria Marella, Luca Nivarra, Salvatore Settis. Tutti personaggi da sempre impegnati nella salvaguardia dei beni comuni.

Una commissione particolare, perché?

La caratteristica principale della Commissione è che sarà itinerante. Un’assemblea unica nel suo genere, che unisca la teoria (e i teorici) con la pratica (i cittadini attivi) della tutela dei beni comuni. Un esperimento, che avrà luogo laddove sono più forti i conflitti per la difesa dei beni comuni, per esempio lo stesso Teatro Valle. In questo modo, si realizzerebbero le condizioni affinché la Commissione possa incarnare l’ideale di partecipazione che tutte le iniziative portate avanti in questi anni per la tutela dei beni comuni vorrebbero si affermasse: l’apertura nei confronti della società civile da parte di una politica, e di un’amministrazione, più trasparenti. La prima tappa della commissione itinerante sarà proprio il Teatro Valle.

I temi toccati da Stefano Rodotà nel suo intervento sono i più disparati: dalla proposta di rafforzamento della legge di iniziativa popolare, a cominciare dalla legge sul reddito minimo, alla tutela dell’ambiente. Tutti argomenti che saranno al centro del dibattito in seno alla Commissione itinerante, oltre all’accesso a Internet, la cultura, il diritto all’alimentazione sana. Il fine principale dei promotori dell’iniziativa, tuttavia, è uno solo e molto ambizioso: la «riforma della proprietà pubblica che riconosca la dignità giuridica della categoria dei beni comuni».

(Fonte labsus)

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