Sette note, infinite combinazioni: eppure, nonostante tanta varietà, c’è chi copia le opere degli altri. Questa attività si chiama “plagio” ed è punita penalmente dalla legge sul diritto d’autore.
Il plagio consiste nella riproduzione dell’opera altrui spacciandola per propria, sia essa già pubblicata o inedita. Non vi è invece plagio se l’opera viene riprodotta per uso privato.
Inoltre, il plagio viene punito non solo quando effettuato con dolo, ma anche con colpa, ossia in assenza di una volontà e coscienza di copiare l’opera altrui.
Liberiamo il campo dalle false convinzioni: non esiste un criterio prestabilito per stabilire quando si commette plagio. Così, sono infondate – e non trovano corrispondenza nella legge – le voci secondo cui il plagio scatterebbe solo dopo aver copiato almeno sette note consecutive o otto battute.
Un rigido sistema del genere sarebbe fallace perché non terrebbe in considerazione l’enorme varietà dei brani: sette note consecutive sono una parte insignificante di una composizione orchestrale, ma possono rappresentare l’intero cuore di un brano semplice di musica pop.
Proprio per tale ragione, la giurisprudenza non ha dettato criteri “matematici” per potersi parlare di plagio, ma è ritiene che si debba valutare caso per caso.
Perciò, in questo articolo cercherò di spiegare come normalmente si orientano i giudici.
In linea generale, nell’ambito della musica leggera si considera elemento distintivo di un brano la linea melodica: è ad essa, e non al timbro e agli accordi, che si guarda per verificare se vi è stato plagio o meno.
In tale ambito musicale, infatti, la melodia è l’elemento individuante della creazione, sia perché assorbe in sè, più che in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché costituisce il principale elemento di riconoscibilità di una canzone, ciò che con immediatezza viene percepito dai normali ascoltatori.
La melodia va comunque riferita non solo alla semplice successione di note, ma anche ai tempi di tale successione ed alle accentuazioni poste sulle singole note: cioè al ritmo, quale elemento inevitabilmente costitutivo della melodia.
Ma prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, è necessario verificare che l’opera copiata possa essere oggetto di tutela. Non tutte infatti le composizioni possono essere coperte dal diritto d’autore. Così, un’opera eccessivamente banale e semplice, per quanto temporalmente anteriore rispetto a un’altra simile, non potrà rivendicare nei confronti di quest’ultima alcun diritto d’autore. Continue Reading