L’iscrizione in registro rappresenta un’importante informazione sia per gli operatori del settore sia per i consumatori e garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.
È stato pubblicato sul sito del ministero delle Politiche Agricole e Forestali l’elenco aggiornato di tutte le produzioni italiane iscritte nei registri Dop ed Igp, ad esclusione di vini e bevande spiritose.
Come stabilito dal Regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine devono essere registrate a livello comunitario. L’iscrizione in registro rappresenta un’importante informazione sia per gli operatori del settore sia per i consumatori e garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.
Poiché la produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell’economia della Comunità, appare opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola, al fine di ottenere un migliore equilibrio fra domanda ed offerta. La promozione di prodotti di qualità, aventi caratteristiche peculiari, può rappresentare un notevole vantaggio per l’economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l’accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per il mantenimento della popolazione rurale in tali zone.
È cosa nota che, ormai, un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi origini geografiche ben identificabili. Per questa ragione, di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati ed alla moltitudine di informazioni al loro riguardo, il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull’origine del prodotto, in modo da potersi orientare meglio nella scelta.
Ai fini del suddetto Regolamento, per Denominazione d’origine si intende il nome di una regione, di un determinato luogo o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale determinato luogo o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali ed umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Il marchio di Indicazione geografica protetta, invece, indica il nome di una regione, di un determinato luogo o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale determinato luogo o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
L’Art. 4 del Regolamento CE 510/2006 stabilisce che, per beneficiare di una denominazione d’origine protetta (Dop) o di un’indicazione geografica protetta (Igp), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine o l’indicazione geografica;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime e, se del caso, delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica precedentemente delimitata;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l’associazione richiedente, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardarne la qualità o garantirne l’origine o assicurarne il controllo;
f) gli elementi che giustificano, in primo luogo, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente geografico originario e, in secondo luogo, il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e la sua origine geografica;
g) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare con i relativi compiti specifici;
h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.
(Fonte Maurizia Pallante, Medico Veterinario – vglobale)
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