Il nuovo Parlamento dovrà essere insediato entro il 20 di marzo. Il primo giorno di scuola della XVII legislatura sarà nei primi giorni di marzo, quando i nuovi deputati e i nuovi senatori saranno chiamati a svolgere i primi adempimenti connessi al loro ruolo.
La prima seduta delle due Camere si svolgerà il 15 marzo. I nuovi eletti, come primo atto, saranno chiamati ad eleggere gli uffici di presidenza dei due rami del parlamento. Per le prime votazioni, sarà necessaria la maggioranza qualificata, successivamente l’elezione avverrà a maggioranza assoluta. Il ruolo più rilevante è quello di presidente del Senato, che è carica supplente del presidente della Repubblica.
Le consultazioni. Con la formazione dei gruppi parlamentari e l’indicazione dei rispettivi presidenti, potranno iniziare le “difficili” consultazioni per la formazione del nuovo governo.
L’incarico spetta a Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica uscente, nominare il nuovo presidente del Consiglio. Entro dieci giorni dall’incarico, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.
Formula rituale Giuramento del Consiglio dei Ministri italiano: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”.
Elezione presidente delle Repubblica. La data fatidica è il 15 aprile, 30 giorni prima della scadenza del settennato di Napolitano. Il presidente della Camera convocherà il Parlamento in seduta comune, che dovrà eleggere il nuovo presidente della Repubblica. All’elezione parteciperanno oltre che i deputati e i senatori, anche tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la Valle d’Aosta), eletti (in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze) dai consigli regionali che ne scelgono due tra la maggioranza e uno tra le minoranze. Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno a un’istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l’approvazione dei 2/3 dell’assemblea (maggioranza qualificata); per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta. La carica dura sette anni, ciò impedisce che un Presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l’organo che lo vota. Non è previsto alcun divieto alla rieleggibilità dello stesso Presidente uscente(Napolitano ha già dichiarato di non volersi ricandidare). La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il Presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.