Secondo la Uil i tirocini truffa sono circa il 90%, a dimostrare come questa modalità sia sempre più spesso utilizzata per sopperire alle lacune produttive, o di personale, delle piccole e medie realtà imprenditoriali, soprattutto. In moltissimi casi gli stage in azienda vengono utilizzati come lavoro gratuito o sottopagato in sostituzione di personale dipendente. Una truffa. Uno sfruttamento permanente, con il preciso intento di risparmiare sempre di più sul costo del lavoro, a spese soprattutto dei giovani.
Nelle aziende americane e del Regno Unito, il primo criterio che va rispettato è proprio quello di riprodurre una esperienza che sia “simile a quella di un ambiente educativo”. In altre parole il tirocinio deve garantire l’acquisizione di competenze solide e spendibili all’interno dell’azienda e/o negli sbocchi occupazionali favoriti dall’esperienza.
Gli stage in azienda mascherati da lavoro sono uno scandalo che deve finire. I tirocini gratuiti sono oggi illegali, è vero, se il tirocinio è configurato come “extracurriculare”: ma basta che invece sia inserito all’interno di un percorso di studio, come per esempio un corso di laurea o un master, e magicamente diventa “curriculare” perdendo tutte le garanzie che le nuove normative regionali hanno fornito.
Il decalogo per difendersi dagli stage truffa
1) Stage e tirocinio non sono forme di lavoro.
Stage e tirocinio devono essere fondate su un progetto formativo definito da una Convenzione tra l’ente promotore, l’ente ospitante e lo stagista stesso.
2) Gli stagisti devono essere inseriti o aver da poco concluso percorsi formativi.
L’ente promotore deve prevedere il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze nel libretto formativo.
3) Lo stagista ha diritto al tutorato.
Il Tutor viene messo a disposizione sia dall’ente promotore che dall’ente ospitante. Gli enti promotori non possono destinare ad ogni Tutor più di 20 stagisti. Lo stagista deve essere affiancato nella sua attività e non può rimanere solo nella sede operativa, specialmente se aperta al pubblico.
4) Lo stagista non può sostituire personale dipendente.
Gli enti ospitanti non possono far uso degli stagisti per coprire compiti e mansioni che andrebbero affidate a personale dipendente, né attività ripetitive prive di contenuto formativo; non possono essere previsti obblighi di orario.
5) E’ consentito un limite massimo di stagisti in proporzione al personale.
Ogni ente ospitante può avere nell’arco dell’anno solare: max 1 stagista per le aziende sotto i 15 dipendenti a tempo indeterminato, max 2 stagisti per le aziende da 15 a 50, max il 10% per le aziende sopra i 50 dipendenti.
6) La durata di uno stage è commisurata al progetto formativo e non oltre 6 mesi.
Salvo i casi in cui il progetto formativo è articolato in una durata superiore, comunque massimo 9 mesi.
7) Lo stage non può essere prorogato.
Il soggetto ospitante non può riproporre nell’arco dell’anno lo stesso progetto di stage, nemmeno attraverso un altro soggetto promotore.
8) Lo stagista deve esser messo in condizione di formarsi.
Allo stagista devono essere messi a disposizione gli strumenti funzionali alla sua attività, compresa una postazione di lavoro e l’accesso alle riunioni di lavoro utili al suo percorso formativo.
9) Allo stagista devono essere riconosciuti pari diritti.
Eguale trattamento rispetto ai dipendenti dell’ente ospitante in relazione ai servizi di mensa, buoni pasto, trasporti, alloggio. Allo stagista devono essere garantite l’assicurazione infortunistica e tutte le norme previste sulla salute e sicurezza.
10) Lo stagista ha diritto ad un congruo rimborso spese.
Il rimborso spese viene erogato dall’Ente ospitante, anche in misura forfettaria. Per consentire piena autonomia nello svolgimento del periodo di stage, allo stagista deve esser garantito, anche mediante il concorso economico delle Istituzioni pubbliche, una borsa di studio pari almeno a 400 euro.