Come funziona il finanziamento della politica in Germania? Anche lì parecchi soldi, ma con controlli addirittura tripli. Che non hanno evitato alcuni scandali, ma comunque meno che in Italia.
La legge federale del 1967, intitolata “Gesetz über die politischen Parteien” – abbrev. “Parteiengesetz”, piu´volte modificata (la modifica piu´ importante risale al 1994 e l´ultima all´agosto del 2011), disciplina il finanziamento pubblico e privato dei partiti politici.
Questa legge e´ stata emanata in attuazione dell´articolo 21, 1° comma, G.G. (Costituzione federale) che definisce la “verfassungsrechtliche Stellung” dei partiti “als verfassungsrechtlich notwendige Instrumente für die politische Willensbildung des Volkes”. I partiti sono „eine verfassungsrechtliche Institution“(un´ istituzione di rilevanza costituzionale) e sono “Zwischenglieder zwischen Bürger und Staatsorganen” (BVerfGE 445, 125/145), anelli di congiunzione tra cittadino ed organi dello Stato.
La loro costituzione e´ libera (secondo BVerfGE 69, 275/268, la “Gründungsfreiheit” ed il “freier Wettbewerb der Parteien machen die Demokratie letzlich möglich”, cioe´ la liberta´ di costituzione dei partiti politici e la libera “competizione“ tra di essi, rendono possibile” la democrazia), ma il loro ordinamento deve essere ispirato a principi democratici ed essi devono perseguire scopi non incompatibili con una “demokratisch- freiheitlichen Grundordnung” qual´ e´ prevista dal Grundgesetz del 1949; questi sono i due unici limiti posti alla c.d.Tendenzfreiheit dei partiti politici nella BRD.
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In linea generale vige per tutti i partiti il principio della parita´ (formale) di trattamento (“formale Gleichbehandlung”: BVerfGE 69, 257, 268). Alla “Gründungsfreiheit” deve corrispondere la “Chancengleichheit”, a sua volta presupposto per un “Mehrparteiensystem” quale delineato dal G.G. (Cost. feder.).
E´ fatto obbligo ai partiti di rendere – pubblicamente – conto sia della provenienza, che della destinazione delle risorse finanziarie da essi percepite ed impiegate nonche´ del loro stato patrimoniale. La “öffentliche Rechenschaftspflicht” persegue precipuamente l´obiettivo di evitare che, mediante elargizioni di denaro o altri “favori”(p. es. cessione di immobili a condizioni notevolmente al di sotto del prezzo di mercato, crediti ottenuti e non rimborsati o concessi a condizioni “particolari”), possano essere condizionate decisioni all´interno dei partiti. Altro obiettivo e´ quello di garantire che mediante finanziamenti occulti, organizzazioni che perseguono scopi sovversivi (o comunque antidemocratici ), possano influire sull´ordinamento interno dei partiti.
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Secondo il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) e´ consentito soltanto un finanziamento pubblico parziale dei partiti, nella misura cioe´ in cui esso e´ necessario per garantire che i partiti possano adempiere alla funzione istituzionale loro demandata dal Grundgesetz e nella misura in cui i partiti non sono in grado di procurarsi i mezzi economici autonomamente (BVerfGE 85, 264/290) e, s´intende, lecitamente.
Cio´ legittima la statuizione, da parte del legislatore ordinario, di una “absoluten Obergrenze” e di una “relativen Obergrenze” con riferimento al finanziamento pubblico dei partiti (sulle “Obergrenzen” si tornera´ in ulteriore prosieguo di questo articolo).
Per eventuali violazioni, da parte di organi statali, della normativa attinente al finanziamento pubblico dei partiti, e´ competente (BVerfGE 11, 239/241 ff.) il Bundes- verfassungsgericht (Corte cost. feder.); per le altre controversie (p. es. concernenti l´uso del nome da parte di un partito troppo simile a quello di un altro partito, gia´costituito ed operante in precedenza), sussiste la competenza del giudice ordinario.
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Le entrate dei partiti politici, previste dal “Parteiengesetz”, sono costituite da:
1) quote corrisposte dagli iscritti (che costituiscono, per i partiti rappresentati nel Bundestag, ca. il 25% delle entrate annuali complessive)
2) contributi volontari di privati (“Spenden”); il loro ammontare e´ pari ca. al 15% annuo dei “Parteieikünfte insgesamt”
3) contributi pubblici (in passato si era parlato in proposito di “Wahlkampfkostenerstattung” (rifusione delle spese sostenute per le campagne elettorali))
4) contributi obbligatori a carico degli eletti (c.d. Mandatsträgerbeiträge) nelle liste del partito
5) partecipazioni societarie (che incidono nella misura di ca. il 6% delle entrate dei partiti):
Il “Parteiengesetz” ha determinato – per il 2011 – in Euro 141,9 mio. l´ammontare massimo (“absolute Obergrenze”) dei contributi pubblici che possono essere erogati in favore dei partiti politici ed in 150,8 mio. Euro quello per il 2012. A decorrere dal 2013 questi contributi saranno aumentati – annualmente – sulla base dell´incremento del costo della vita e dell´aumento delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai lavoratori degli enti locali; di questi due indici va tenuto conto nella misura del 70% e, rispettivamente, del 30%; a tal fine il presidente dello “statistischen Bundesamt” (l´ISTAT della BRD) trasmette al presidente del “Bundestatg” – entro il 30 aprile di ogni anno – gli indici ora menzionati.
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I contributi pubblici ai partiti sono corrisposti nella misura di:
- Euro 0,70 per ogni voto valido ottenuto dal partito;
- Euro 0,38 per ogni Euro legttimamente incassato dal partito a titolo di quote degli iscritti, di contributi obbligatori degli eletti nelle liste del partito (“Mandatsträgerbeiträge”) e di contributi volontari (“Spenden”);
- Oltre al contributo di Euro 0,70 per ogni voto valido spetta, fino alla concorrenza di 4.000.000 di voti conseguiti dal partito, un ulteriore importo di Euro 0,85 per ogni voto validamente espresso (limitando quest´ultimo importo a 4.000.000 di voti, il legislatore ha voluto, in un certo qual modo, contenere quanto viene corrisposto ai “grandi” partiti (partiti di massa) e far in modo che il criterio del “tanti contributi, quanti sono i voti ottenuti” – che costituisce la base per la ripartizione dei contributi pubblici – subisse un´attenuazione in favore dei partiti c.d. minori, necessari per una “Parteienvielfalt” che deve caratterizzare una vera democrazia, un sistema democratico degno di questo nome).
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Hanno diritto al percepimento di contributi pubblici i partiti che, in occasione delle precedenti elezioni per il parlamento europeo o per il “Bundestag”(parlamento federale), hanno ottenuto almeno lo 0,50% dei voti validamente espressi oppure almeno l´1% dei voti validamente espressi in occasione di precedenti elezioni per il “Landtag”(parlamento di uno Stato federato). Le percentuali minime dell´1%, rispettivamente dello 0,50%, non sono richieste per il diritto al conseguimento di contributi pubblici a partiti che rappresentono minoranze etniche (c.d.nationale Minderheiten).
Va poi notato che ciascun partito non puo´ ottenere, a titolo di contributi pubblici, un importo superiore alla somma di quanto incassato a titolo di: 1) quote pagate dagli iscritti, 2) “Mandatsträgerbeiträge” , 3)contributi volontari (“Spenden”), 4) partecipazioni societarie, 5) entrate derivanti dalla proprieta´ di immobili. E´ questa la c.d. “relative Obergrenze” di cui si e´parlato sopra.
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Per quanto concerne i contributi volontari (“Spenden”) che i partiti – secondo la legge sul finanziamento dei partiti – sono autorizzati ad accettare, va rilevato che fino ad un ammontare di 1000 Euro, la corresponsione degli stessi puo´ essere effettuata in contanti. Iscritti al partito che ricevono “Spenden” per il partito, sono obbligati a trasmetterle immediatamente al componente del direttivo competente per le finanze secondo lo statuto del partito.
E´ vietato ai partiti accettare “Spenden”:
1) da enti pubblici o da gruppi parlamentari;
2) da fondazioni di natura politica o da enti o associazioni di persone che, secondo il loro statuto – o, di fatto – perseguono, esclusivamente e direttamente, uno scopo di utilità sociale, caritatevole o di natura ecclesiastica;
3) da societa´ commerciali se a) la quota di partecipazione pubblica alle medesime e´ superiore al 25%, b) vengono amministrate da enti pubblici, o c) se la conduzione aziendale e´ in mano ad enti pubblici;
4) da persone ignote, se l´entita´ della “Spende” supera i 500 Euro;
5) da persone od enti se sussistono elementi per ritenere che le “Spenden” siano state fatte quale corrispettivo per un vantaggio patrimoniale gia´ conseguito o in attesa della concessione di un vantaggio di tal natura; al vantaggio patrimoniale e´ equiparato quello c.d. politico (“politischer Vorteil”).
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I contributi volontari o quelli obbligatori, al cui versamento sono tenute le persone elette nelle liste del partito (“Mandatsträgerbeiträge”) ed il cui ammontare annuo supera 10.000 Euro, devono essere registrati dal partito con indicazione del nome e dell´indirizzo del contribuente; essi devono altresi´ essere menzionati nel “Rechenschaftsbericht”. Di tutti i versamenti di contributi superiori a 50.000 Euro (c.d. Großspenden) in favore di un partito, deve essere informato il presidente del “Bundestag”, il quale ha l´obbligo di pubblicare senza indugio (“als Bundestagsdrucksache” e che, quindi, garantisce una vasta diffusione) anche il nome dello “Spender”(contribuente volontario).
I partiti sono obbligati a trasmettere al presidente del “Bundestag” – al piu´ tardi in occasione del deposito del “Rechenschaftsbericht” – contributi che non sono autorizzati ad accettare perche´ “von der Befugnis, anzunehmen, ausgeschlossen” (cioe´ non rientranti nell´elencazione di cui sopra sub 1-5).
La violazione di questo divieto e´ sanzionata dall´obbligo, a carico del partito, di restituire il triplo di quanto illecitamente incassato. Deve invece essere restituito, dal partito, il doppio dei contributi, la cui indicazione e´ stata omessa nel “Rechenschaftsbericht”.
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Al fine di ottenere i contributi pubblici, i partiti devono inoltrare – entro il 30 settembre di ogni anno – le loro richieste (corredate dal “Rechenschaftsbericht”(rendiconto) riferentesi all´anno passato), sulle quali decide il presidente del “Bundestag”. La mancata presentazione del rendiconto entro il 30 settembre (oppure entro un termine prorogabile – al massimo – di mesi tre), comporta la decadenza dal diritto alla quota del contributo pubblico (“Verfall des Zuwendungsanteils”).
E´ prevista la facolta´, per il presidente del “Bundestag”, di concedere acconti (da corrispondere il 15.2, 15.5., 15.8. e 15.11.) sulla base dell´entita´ del contributo pubblico complessivamente concesso al partito l´anno precedente. Gli acconti non possono essere pagati nella misura eccedente il 25% dell´importo totale liquidato nell´anno precedente la richiesta. I pagamenti disposti dal presidente del “Bundestag” sono soggetti al controllo del “Bundesrechnungshof” (Corte dei Conti federale).
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Norme assai dettagliate sono dettate per la “öffentlichen Rechenschaftslegung”. Il direttivo del partito – al termine di ogni anno – e´ obbligato ad indicare, nel “Rechenschaftsbericht”, “wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen”, sia la provenienza che le modalita´ di impiego dei mezzi finanziari del partito nonche´ la composizione del patrimonio dello stesso. Il “Rechenschaftsbericht” deve essere firmato dal presidente del partito e dal membro del direttivo competente per le “Parteifinanzen”; deve anche essere esaminato, prima della presentazione al presidente del “Bundestag”, da un commercialista. Inoltre vi e´ obbligo che il “Rechenschaftsbericht” venga sottoposto all´approvazione del congresso del partito.
Il presidente del “Bundestag” sottopone il “Rechenschaftsbericht” ad un controllo formale e sostanziale. Ogni anno il presidente del “Bundestag” informa, sommariamente, l´organo da lui presieduto – con una breve relazione – sulle entrate e sulle uscite dei singoli partiti nonche´ sul loro patrimonio. Con cadenza biennale il presidente del Bundestag informa il Bundestag dettagliatamente sullo stato delle finanze dei partiti e sui rendiconti presentati dai partiti.
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Qualora il presidente del Bundestag reputi che sussistano elementi concreti per ritenere che il “Rechenschaftsbericht” contenga indicazioni non rispondenti a verita´, concede al partito che ha presentato tale documento, un termine per una presa di posizione (che puo´ essere redatta anche da un commercialista o da un revisore di conti). Se in seguito ad essa, i dubbi circa la veridicita´ di quanto contenuto nel “Rechenschaftsbericht” persistono, il presidente del “Bundestag” puo´ conferire incarico ad un commercialista (o ad un revisore dei conti) di sua fiducia, di esaminare se il “Rechenschaftsbericht” e´ stato redatto in conformita´ – o meno – a quanto prescrive il “Parteiengesetz”. Il partito e´ obbligato a consentire all´incaricato l´accesso al luogo di conservazione della documentazione contabile e di esaminare la stessa. Se vengono rilevate irregolarita´, il partito e´ tenuto alla rettifica (che deve essere vistata dall´incaricato del “Bundestagspräsident”) e a presentare nuovamente il “Rechenschaftsbericht”). Il presidente del “Bundestag” informa il partito sull´entita´ dell´eventuale detrazione che verra´ operata sul contributo pubblico per effetto delle irregolarita´ accertate.
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Ancora qualche dato statistico riferito alla media degli ultimi 3 anni.
Il partito che maggiormente si finanzia con le quote dei propri iscritti, e´ la SPD con oltre 46 mio. di Euro. La SPD e´ anche il partito che impone ai suoi “Mandatsträger” i maggiori contributi: 22,1 mio. Euro rispetto ai diciotto mio. della CDU, la quale ultima e´ invece in testa (con 13,5 mio. Euro) per quanto concerne le “Spenden”, mentre lo “Spendenaufkommen” della SPD e´ di 10,3 mio. Euro.
La SPD e´ il partito che consegue entrate per ca. 12 mio. di Euro per effetto di partecipazioni societarie, seguita dalla CSU con 234.000 Euro, dalla FPD con 93.000 Euro; tutti gli altri partiti rappresentati nel “Bundestag” praticamente non hanno avuto entrate da partecipazioni societarie.
Dalle sue proprieta´ immobiliari la SPD ricava ca. 112,3 mio. Euro, la CDU 51,1 mio., la CSU 10 mio., i Verdi 10,6, la Linke 4,8 mio., la FDP 2,9 mio.
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Va notato che nel 2004 i partiti di maggioranza avevano tentato di modificare il “Parteiengesetz” nel senso che per la spettanza dei contributi pubblici sarebbe stato necessario il conseguimento dell´1% almeno dei voti validi in occasione di 3(tre) ”Landtagswahlen”. Prima che questa legge potesse avere effetti concreti, il “Bundesverfassungsgericht” ne ha decretata l´illegittimita´costituzionale a seguito di un ricorso inoltrato da due “Kleinparteien”.
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Complessivamente e´ possibile dare un giudizio positivo sul “Parteiengesetz”, anche se e´ innegabile che “avvantaggia” i partiti “di massa”(Massenparteien); questa legge ha pero´ tentato di ridurre, notevolmente, la dipendenza dei partiti politici, sia dai c.d. Großspender (o perlomeno di rendere noti gli stessi), sia dai governi in carica.
Positivi sono i controlli (doppi e tripli, come abbiamo visto) esercitati sulle finanze dei partiti. Pare che il legislatore abbia ritenuto che : “Vertrauen ist gut, Kontrolle aber ist besser” (va bene la fiducia…ma controllare e´meglio….). Nonostante questi controlli ed il “perfezionamento” del “Parteiengesetz”, operato soprattutto nel corso degli ultimi anni, anche nella BRD si sono verficati alcuni scandali attinenti al finanziamento dei partiti; scandali che – pare – siano espressione di un “malessere” che si e´ manifestato e che si sta manifestando – in misura maggiore o minore – in alcune delle democrazie europee e che farebbero inorridire chi, dopo il 1945, aveva ritenuto che iniziasse una nuova era e si era impegnato in tal senso.
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Le misure – preventive, ma non solo – adottate, perseguono il chiaro intento di evitare che clientelismi e favoritismi (piu´ o meno palesi) prendano il sopravvento sulla legalita´. Clientelismi, servilismi e favoritismi (di fronte ai quali, in alcuni Stati europei, chi dovrebbe contrastarli e reprimerli, sembra chiudere tutti e due gli occhi – per paura o, forse, piu´ per opportunismo), minano la credibilita´ della politica (e non solo di essa); vi e´ pure il pericolo di un´estensione di questa “piaga” alla giustizia (e´ noto che le “malattie contagiose” si diffondono rapidamente). Quanto siano stati deleteri i legami tra la politica e la giustizia, l´hanno dimostrato gli avvenimenti del secolo passato, quando alla giustizia e´ stato impedito ogni controllo sull´operato della politica; quando la giustizia si e´ posta al servizio dalla politica (ormai priva di controlli di qualsiasi natura) e la giustizia si e´ trasformata in giustizia di partito, la peggiore giustizia.
(Fonte Altalex – Armin Kapeller)