E’ entrato in vigore il decreto legge che finalmente vieta i sacchetti di plastica con gli additivi, definiti i criteri di biodegradabilità e stabilite sanzioni per chi commercializza prodotti non a norma. Il decreto prevede che si possano continuare a produrre sacchetti di plastica tradizionali che siano effettivamente riutilizzabili. Il decreto e’ stato apprezzato e commentato dal vicepresidente di Lega Ambiente Ciafani “Finalmente sono sanciti da un decreto legge quali sono i criteri di vera biodegradabilità dei sacchetti di plastica, e mette al bando gli shopper realizzati con gli additivi, ampiamente diffusi nel commercio al dettaglio nel nostro Paese».
Decreto Legge 25 gennaio 2012:
Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente.
Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, e’ prorogato fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l’asporto destinati all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita’ di informazione ai consumatori. In conformita’ al principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo puo’ essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita’ ingenti di sacchi per l’ asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e’ presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e’ stata accertata la violazione.